Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite liberta' democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.
Art. 2.
La presente legge ha efficacia dal 1 gennaio 1973.
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA