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Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di San Pier Damiani.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per celebrare il IX centenario della morte di San Pier Damiani il Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche, e' autorizzato a costituire un comitato nazionale incaricato di predisporre ed attuare, in campo nazionale e internazionale, le opportune iniziative scientifiche e culturali.

Art. 2.


Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il contributo verra' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato.
I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del Comitato, il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate.
Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovra' essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.


Il comitato e' autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi reperiti presso enti pubblici e privati.

Art. 4.


Il comitato cessera' dalle sue funzioni il 30 giugno 1974 ed alla fine della gestione presentera' il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonche' dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.
Successivamente il detto consuntivo dovra' essere pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.


Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.
Il comitato inoltre puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.


All'onere di lire 35 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA