Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali Consolidated special funds della Banca asiatica di sviluppo.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA