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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Protocollo-art. 1

ALLEGATO

Protocollo di emendamento alla convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964.

Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri suoi Reami e Territori, Capo del Commonwealth (qui di seguito indicata come "Sua Maesta' Britannica");
Desiderando emendare la Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 (qui di seguito indicata come "La Convenzione");
Hanno deciso di concludere a tale scopo un Protocollo e hanno pertanto nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. l'on. Angelo SALIZZONI
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

SUA MAESTA' BRITANNICA:
S. E. Sir Patrick HANCOCK
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maesta' in Roma
i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno con venuto quanto segue:

Art. 1.

All'articolo II della Convenzione verra' aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:
"4) Le Alte Parti Contraenti non saranno obbligate ad applicare la presente Convenzione alle decisioni giudiziarie riferite a danni a persone o a cose contemplate da Accordi sulla responsabilita' civile nel campo della energia nucleare dei quali una di esse o entrambe siano Parti".

Protocollo-art. 2

Art. 2.

All'inizio del paragrafo 1) dell'articolo II della Convenzione, le parole "Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo" verranno sostituite dalle parole "Salvo le disposizioni del secondo e del quarto paragrafo di quest'articolo".

Protocollo-art. 3

Art. 3.

Il presente Protocollo entrera' in vigore contemporaneamente alla Convenzione, di cui avra' la durata.

In FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice originale a Roma il 14 luglio 1970, ciascun esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
Angelo SALIZZONI

Per il Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Patrick HANCOCK

Protocol

Protocol amending the convention between the United King dom of Great Britain and Northern Ireland and the italiani Republic for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on the 7th february, 1964.


Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I


((Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, desiderando regolare sulla base della reciprocita' il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale; hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica Italiana: S. E. l'On. Giuseppe LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, (qui appresso indicata come Sua Maesta'): per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: S. E. Sir John Guthrie WARD, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maesta' in Roma, i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:))


Art. I

((Agli effetti della presente Convenzione: 1) Per territorio di una o dell'altra Alta Parte Contraente s'intende: a) riguardo al Regno Unito: l'Inghilterra ed il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord ed ogni altro territorio al quale la Convenzione venga estesa in conformita' di quanto disposto con l'art. X; b) riguardo alla Repubblica Italiana: l'Italia. 2) La parola "sentenza" designa ogni decisione dell'Autorita' Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame. 3) Le parole "Corte o Tribunale di origine" designano con riferimento a qualsiasi sentenza la Corte o il Tribunale che la ha emanata e le parole "Corte richiesta", la Corte o il Tribunale cui e' rivolta la richiesta per ottenere il riconoscimento o la registrazione o la dichiarazione di efficacia di una sentenza. 4) La parola "soccombente" designa la persona contro la quale e' stata pronunziata la sentenza della Corte o Tribunale di origine e comprende, ove occorra, qualsiasi persona nei confronti della quale tale sentenza e' eseguibile secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine; la parola "vincitore" designa la persona in favore della quale la sentenza e' stata pronunziata, e comprende, ove occorra, qualsiasi altra persona che ha acquistato diritti dalla sentenza. 5) La parola "gravame" designa qualsiasi mezzo per ottenere la riforma o l'annullamento della sentenza e comprende anche l'istanza diretta ad ottenere la rinnovazione del procedimento ed il ricorso per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.))

Convenzione-art. II

Art. II


((1. Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo, la presente Convenzione si applica alle sentenze in materia civile e commerciale, pronunziate dopo la sua entrata in vigore, dalle seguenti Autorita' giurisdizionali: a) relativamente al Regno Unito: la Camera dei Lords; per l'Inghilterra ed il Galles: la Supreme Court of Judicature (Corte d'Appello ed Alta Corte di Giustizia) e le Courts of Chancery delle Contee Palatine di Lancaster e Durham; per la Scozia: la Court of Session e la Sheriff Court; per l'Irlanda del Nord: la Supreme Court of Judicature; b) relativamente all'Italia: la Corte di Appello e il Tribunale. 2. La presente Convenzione non si applica: a) alle sentenze pronunziate in grado d'appello avverso decisioni di autorita' giurisdizionali diverse da quelle indicate nel primo paragrafo di questo articolo; b) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di tributi di ogni genere (erariali o locali); c) alle sentenze pronunziate in giudizi concernenti la riscossione di multe o penalita' in favore di autorita' pubbliche. 3. La presente Convenzione non preclude il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze nei casi in cui la Convenzione stessa non contempla il riconoscimento o l'esecuzione.))

Convenzione-art. III

Art. III

((1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono riconosciute dalle Corti del territorio dell'altra Alta Parte Contraente qualunque sia la nazionalita' delle parti, tranne che: a) la Corte o il Tribunale di origine non fosse competente secondo le disposizioni dell'art. IV; b) la sentenza sia stata pronunziata in contumacia ed il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, non abbia avuto notizia del procedimento in tempo sufficiente per provvedere alla propria difesa, nonostante che la citazione gli sia stata notificata secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine; c) la sentenza sia stata ottenuta con frode; d) la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato della Corte richiesta; e) il soccombente, convenuto nel processo di origine, godesse, secondo la valutazione della Corte richiesta, conformemente ai principi del diritto internazionale, pubblico, dell'immunita' dalla giurisdizione della Corte o Tribunale di origine, e non si fosse sottoposto a detta giurisdizione; ovvero il soccombente, secondo la valutazione della Corte richiesta, sia immune, conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, dalla giurisdizione della Corte richiesta al momento della domanda di registration o della domanda di dichiarazione di efficacia; f) il soccombente provi alla Corte richiesta che e' stato proposto gravame contro la sentenza, nello Stato della Corte o Tribunale di origine. E' inteso che se tale giudizio non e' stato effettivamente istituito, ma risulta che il soccombente ne abbia diritto ed intende istituirlo, la Corte richiesta puo' sospendere la sua decisione sul riconoscimento della sentenza per dare al soccombente stesso una congrua possibilita' di iniziare detto giudizio, ovvero puo' concedere il riconoscimento a quelle condizioni che reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione. 2. Quando alla Corte richiesta risulta che la controversia dinanzi alla Corte o Tribunale di origine: a) era stata, prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, oggetto di una sentenza definitiva tra le stesse parti, pronunziata da una Corte o Tribunale avente competenza per la stessa controversia; b) e' oggetto di un processo tra le stesse parti nello Stato della Corte richiesta, iniziato prima della data della sentenza della Corte o Tribunale di origine; la stessa Corte richiesta puo' rifiutare di riconoscere la sentenza della Corte o Tribunale di origine. 3. Ai fini della presente Convenzione, gli effetti del riconoscimento della sentenza sono che tale sentenza e' considerata come definitiva, limitatamente alla materia decisa, in qualsiasi altra controversia tra le medesime parti, e che la sentenza stessa puo' essere opposta in ogni altra causa tra esse parti per il medesimo oggetto.))

Convenzione-art. IV



Art. IV

((1. Agli effetti del sottoparagrafo a) del primo paragrafo dell'art. III, la Corte o Tribunale di origine e' competente nei seguenti casi: a) se il soccombente, convenuto nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine, si era sottoposto alla giurisdizione della stessa Corte o Tribunale comparendo volontariamente per difendersi nel merito e non soltanto per opporsi all'istanza di sequestro di beni, o per ottenere la revoca del sequestro, o per contestare la giurisdizione della Corte o del Tribunale adito; b) se il soccombente era attore anche in riconvenzione nel giudizio davanti alla Corte o Tribunale di origine; c) se il soccombente, convenuto avanti alla Corte o Tribunale di origine, in una controversia di natura contrattuale, aveva, prima dell'inizio del processo, accettato, nelle forme prescritte dalla legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine, di sottoporsi nei riguardi dell'oggetto del giudizio alla giurisdizione di una delle Corti o Tribunali dello Stato della Corte o Tribunale di origine; d) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine, al tempo in cui ebbe inizio il processo, era residente, ovvero, essendo una persona giuridica o societa', aveva la sede statutaria o quella effettiva, nello Stato della Corte o Tribunale di origine; e) se il soccombente, convenuto davanti alla Corte o Tribunale di origine aveva un ufficio o una sede di affari nello Stato della Corte o Tribunale di origine e la controversia davanti a quella Corte riguardava un affare concluso mediante o presso tale ufficio o sede di affari. 2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano alle sentenze aventi per oggetto beni immobili, ne' a sentenze relative ad azioni reali su beni mobili. Cio' non di meno, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se i beni immobili erano situati nello Stato della Corte o Tribunale di origine, o se i beni mobili ivi si trovavano al momento dell'inizio del giudizio innanzi alla Corte o Tribunale di origine. 3. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non si applicano: a) alle sentenze su controversie concernenti rapporti di' famiglia o lo stato delle persone (comprese le pronunzie di divorzio o altre sentenze in materia matrimoniale); b) alle sentenze su controversie in materia di successione o di amministrazione del patrimonio della persona defunta; c) alle sentenze su controversie in materia fallimentare; d) alle sentenze su controversie in materia di liquidazione di societa' commerciali o di altre persone giuridiche. Nel caso di sentenze pronunziate in procedimenti del genere indicato nel presente paragrafo, la competenza della Corte o Tribunale di origine sussiste se essa e' prevista in base alla legge dello Stato della Corte richiesta. 4. Nei casi indicati nei sottoparagrafi d) ed e) del primo paragrafo e nel secondo paragrafo del presente articolo, la competenza della Corte o Tribunale di origine puo' non essere riconosciuta se il riconoscimento e' contrario alle leggi dello Stato della Corte richiesta, qualora il giudizio sia stato instaurato avanti alla Corte o Tribunale di origine nonostante che sussistesse un compromesso od altro accordo per la definizione della lite in modo diverso che con giudizio dinanzi alle Corti o Tribunali dello Stato della Corte di origine.))

Convenzione-art. V

Art. V

((1. Le sentenze in materia civile e commerciale pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti Contraenti sono rese esecutive nel territorio dell'altra nel modo previsto dagli articoli VI, VII e VIII della presente Convenzione, qualunque sia la cittadinanza delle parti, se sussistono le seguenti condizioni: a) se non ricorre alcuna delle eccezioni poste al riconoscimento della sentenza dal combinato disposto degli articoli III e IV della presente Convenzione; b) se sia stabilito nelle forme previste dal paragrafo terzo del presente articolo che la sentenza e' esecutiva nello Stato della Corte o Tribunale di origine; c) se la sentenza sia di condanna al pagamento di una somma in denaro; d) se quanto e' dovuto in base alla sentenza non sia stato interamente pagato. E' inteso che, ove il soccombente dimostri alla Corte richiesta che e' stato proposto gravame contro la sentenza nello Stato della Corte o Tribunale di origine, oppure, se tale gravame non e' stato proposto, provi di avere diritto e dimostri di voler istituire detto gravame, la sentenza stessa puo' non essere dichiarata esecutiva e la Corte richiesta puo' adottare al riguardo i provvedimenti che sono consentiti dal proprio ordinamento. Tuttavia, la sentenza puo' essere resa esecutiva alle condizioni che la Corte richiesta reputi opportune, ivi compresa l'imposizione di una cauzione. 2. Se l'ammontare delle spese giudiziarie da pagare in base alla sentenza non e' fissato da questa ma da separata ordinanza, quest'ultima verra' considerata parte integrante della sentenza stessa ai fini della presente Convenzione. 3. La sentenza, la cui copia autentica sia stata rilasciata dalla Corte o Tribunale di origine, e' considerata, fino a prova contraria, idonea ad essere resa esecutiva nello Stato della stessa Corte o Tribunale di origine ai sensi del primo paragrafo, sottoparagrafo b), del presente articolo. La copia autentica della sentenza rilasciata da una Corte o Tribunale italiano deve recare la formula esecutiva riportata in allegato alla presente Convenzione.))

Convenzione-art. VI



Art. VI

((1. Affinche' la sentenza di una Corte o Tribunale della Repubblica Italiana sia resa esecutiva nel Regno Unito il vincitore deve presentare istanza per la registration della stessa, unitamente ad una copia autentica della sentenza pronunziata dalla Corte o dal Tribunale di origine: a) in Inghilterra e nel Galles: all'Alta Corte di Giustizia; b) nella Scozia: alla Court of Session; c) nell'Irlanda del Nord: alla Supreme Court of Judicature; secondo la procedura della Corte richiesta. 2. Se l'istanza e' proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la registration e' concessa.))

Convenzione-art. VII



Art. VII

((1. Affinche' la sentenza di una Corte in un territorio del Regno Unito sia resa esecutiva in Italia il vincitore deve presentare istanza per la dichiarazione di efficacia alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione, secondo la procedura della Corte richiesta. L'istanza va corredata, da una copia autentica della sentenza rilasciata dalla Corte di origine. 2. Se l'istanza e' proposta per una sentenza provvista dei requisiti indicati nell'art. V la dichiarazione di efficacia e' concessa.))

Convenzione-art. VIII



Art. VIII

((1. Quando la sentenza e' stata registrata a norma dell'art. VI o quando e' stata concessa la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII, detta sentenza, a partire dalla data della registration o della dichiarazione di efficacia e per tutto cio' che riguarda la sua esecuzione nel territorio della Corte richiesta, ha lo stesso effetto che avrebbe una sentenza originariamente pronunziata dalla Corte richiesta alla data della registration o della pronunzia della dichiarazione di efficacia. La Corte richiesta ha sull'esecuzione della sentenza la stessa giurisdizione che esercita sull'esecuzione delle proprie sentenze. 2. La copia della sentenza rilasciata in forma autentica dalla Corte o Tribunale di origine e' accettata senza legalizzazioni, ma e' richiesta la traduzione, certificata conforme secondo le disposizioni in vigore nello Stato della Corte richiesta, della sentenza stessa e degli altri documenti. 3. Le formalita' di procedura per la registration di una sentenza a norma dell'art. VI e quelle per la dichiarazione di efficacia a norma dell'art. VII sono espletate nelle forme piu' semplici e rapide possibili e non puo' essere imposto alcun deposito cauzionale a garanzia delle spese a colui che propone istanza per la registration o per la dichiarazione di efficacia. 4. Salvo che la legge della Corte richiesta conceda un piu' lungo termine, e' concesso dalla stessa Corte richiesta, ai fini della presentazione della domanda di registration o di pronunzia della dichiarazione di efficacia, un termine di sei anni, con decorrenza dalla data della sentenza della Corte o Tribunale di origine, ovvero, se e' stato proposto gravame, con decorrenza dalla data della sentenza che ha definitivamente pronunziato sul gravame. 5. Qualora alla Corte richiesta risulti che la sentenza, rispetto alla quale e' stata presentata istanza di registration o di dichiarazione di efficacia, e' stato, alla data di tale istanza, ottemperato in parte ma non interamente, mediante pagamento, la registration o la dichiarazione di efficacia e' concessa per il saldo ancora dovuto a quella data, a condizione che la sentenza sia eseguibile a norma delle disposizioni della presente Convenzione. 6. Qualora la Corte richiesta accerti che la sentenza della quale e' stata richiesta la registration o la pronunzia della dichiarazione di efficacia, contiene piu' d'una disposizione e che alcune di esse, ma non tutte, sono tali che, se fossero contenute in separate decisioni, potrebbero essere registrate o oggetto di una dichiarazione di efficacia, la sentenza puo' essere registrata, o ricevere dichiarazione di efficacia, limitatamente a quelle disposizioni la cui esecuzione e' permessa dalla presente Convenzione. 7. Se in base alla sentenza e' dovuta una somma espressa in valuta diversa da quella dello Stato della Corte richiesta si applica la legge di quest'ultimo Stato per determinare se e come la somma dovuta a termine della sentenza possa o debba essere convertita in valuta dello stesso Stato nella Corte richiesta ai fini dell'adempimento spontaneo o coattivo. 8. Nel concedere la registration o nel pronunciare la dichiarazione di efficacia la Corte richiesta deve, su domanda del vincitore, includere le spese relative al giudizio di registration o per la pronunzia della dichiarazione di efficacia, nonche' la somma dovuta per interessi fino alla data della registration o della pronunzia di dichiarazione di efficacia.))

Convenzione-art. IX

Art. IX

((Qualsiasi difficolta' che possa sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sara' risolta per via diplomatica o attraverso qualsiasi altro mezzo adottato in base ad accordo tra le Alte Parti Contraenti.))

Convenzione-art. X



Art. X

((1. Con notifica trasmessa per via diplomatica, Sua Maesta' puo' in ogni momento in cui la presente Convenzione sia in vigore e purche' sui punti menzionati nel paragrafo secondo del presente articolo sia stato concluso apposito accordo mediante Scambio di Note, estendere la sfera di applicazione della Convenzione stessa a qualsiasi altro territorio i cui rapporti internazionali siano affidati al Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. 2. Prima della notifica di estensione ad un qualsiasi altro territorio ai termini del paragrafo precedente, tra le Alte Parti Contraenti deve intervenire accordo, mediante Scambio di Note, circa le sentenze delle Corti del territorio in questione alle quali e' applicabile la presente Convenzione e circa le Corti che devono essere adite per la registrazione delle sentenze. 3. Ogni estensione della presente Convenzione contemplata da questo articolo entrera' in vigore dopo tre mesi dalla notifica prevista dal paragrafo primo. 4. In qualsiasi momento, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore dell'estensione della presente Convenzione ad altro territorio a norma del primo paragrafo del presente articolo, ciascuna delle Alte Parti Contraenti puo' porre termine a tale estensione mediante preavviso comunicato sei mesi prima, per via diplomatica. 5. L'estinzione della presente Convenzione a norma dell'art. XI si verifica, salvo espresso accordo contrario tra le Alte Parti Contraenti, anche per ogni altro territorio cui l'applicazione della Convenzione medesima sia stata estesa ai termini del primo paragrafo del presente articolo.))

Convenzione-art. XI



Art. XI

((La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. Essa entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore per tre anni. Se nessuna delle Alte Parti Contraenti avra' notificata all'altra, per via diplomatica, almeno sei mesi prima dello spirare del periodo di tre anni di cui sopra, la sua intenzione di porre termine alla presente Convenzione, questa restera' in vigore per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Alte Parti Contraenti avra' fatto conoscere la sua intenzione di porvi termine. IN FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in duplice originale a Roma il 7 febbraio 1964 in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana LUPIS Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord J. G. WARD))