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Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208 e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, e' aumentato come segue:
Esercizio finanziario Milioni
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
dal 1976 al 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
Per gli anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura seguente:
Esercizio finanziario Milioni
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Art. 2.


I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilita' di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, e' autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.
In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 3.


All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvedera' mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvedera' con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA