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Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato di un fondo di dotazione in favore dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel - per l'importo di lire 250 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 2.


All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.


I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per gli anni finanziari 1972 e 1973, sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 4.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 5.


Il primo comma dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' cosi' sostituito:
"Con decreto del Ministro per il tesoro puo' essere accordata, determinandone le condizioni e le modalita', la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo.

Art. 6.


Entro il mese di giugno 1973 il Governo presentera' al Parlamento un progetto di riforma generale della tariffa elettrica chiaramente finalizzata:
a) a permettere all'Ente di realizzare programmi a lungo termine di sviluppo del settore energetico, con particolare riguardo per il settore nucleare;
b) a promuovere lo sviluppo della piccola e media industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;
c) ad incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone depresse del Paese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - FERRI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA