N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 20

Articolo 20

Quando in fase alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione degli animali essa puo' essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.