Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.
Art. 20
Articolo 20
Quando in fase alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione degli animali essa puo' essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
Quando in fase alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione degli animali essa puo' essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.