Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.
Accordo-Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE
Roma, 3 febbraio 1970
Eccellenza,
Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivanti dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno, fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:
(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'AlItalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo, italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto.
Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e, in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
J. K. ATAL
Ministro Plenipotenziario
Dr. Cesidio GUAZZARONI
ROMA
Roma, 3 febbraio 1970
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi fra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivante dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:
(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'Alitalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto.
Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo".
Ho l'onore d'informarla che il mio Governo concorda in merito a quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GUAZZARONI
S. E. Jai Kumar ATAL
Ambasciatore dell'India
ROMA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
Roma, 3 febbraio 1970
Eccellenza,
Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivanti dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno, fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:
(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'AlItalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo, italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto.
Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e, in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
J. K. ATAL
Ministro Plenipotenziario
Dr. Cesidio GUAZZARONI
ROMA
Roma, 3 febbraio 1970
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi fra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivante dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:
(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'Alitalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto.
Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo".
Ho l'onore d'informarla che il mio Governo concorda in merito a quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GUAZZARONI
S. E. Jai Kumar ATAL
Ambasciatore dell'India
ROMA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI