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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria, per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.