Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 9 agosto 1971.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 9 agosto 1971.