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Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 9 agosto 1971.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 9 agosto 1971.