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Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO).

Art. 1.


L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 10 gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.