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Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'ente medesimo dovra' sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.

Art. 2.


All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 e di lire 350 milioni nell'anno 1973 si fara' fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per gli stessi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA