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Ratifica ed esecuzione, della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.

Art. 21

Articolo 21
Studenti ed apprendisti

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.
2. Le remunerazioni che un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato.
3. Le remunerazioni che uno studente il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente non a tempo pieno che svolge nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento della finalita' non sono imponibili in detto altro Stato.