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Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

Art. 1.


L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972, a lire 100 milioni.