Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.
Articolo unico.
Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.