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Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

Articolo unico.



Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.