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Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Art. 2.


Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971.
Con la stessa decorrenza hanno efficacia gli adeguamenti del compenso per assenza dalla residenza di cui agli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.