N NORME. red.it

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.
Per gli anni successivi si provvedera' alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2.


Al maggiore onere di lire 100 milioni, di cui all'articolo precedente, per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fara' fronte mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA