Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito incarico dell'amministrazione, a provvedere anche alla conduzione degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui prestano servizio.
Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, e' necessario, per la conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti, l'amministrazione potra' incaricare solo il personale che abbia tali requisiti.
Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo comma del presente articolo, e' corrisposto per tale conduzione un compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva prestazione.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.000.000 in ragione di anno, si fara' fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno e dei corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1973
LEONE ANDREOTTI - GIOIA MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA