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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.