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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'aliquota del 6 per cento prevista dal punto 4 della parte terza della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, si applica anche alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali.

Art. 2.


Dopo il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974".

Art. 3.


La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972
LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA