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Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.