Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887".
Art. 2.
I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.
Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianita' di grado.
Art. 3.
Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza e' rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1 ottobre 1970.
Art. 4.
La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 5.
Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.
A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'eta', gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'eta' previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilita' gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
Art. 6.
Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1972
LEONE ANDREOTTI - PELLA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Tabella
TABELLA
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Parte di provvedimento in formato grafico
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Parte di provvedimento in formato grafico