Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo annuo di L. 33.750.000 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1969 al 15 settembre 1971.