Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133))