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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.