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Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attivita' estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

Art. 1.



Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonche' nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattivita' alla data del 1° ottobre 1970.
Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.