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Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P. R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193))((2))
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n.286 ha disposto (con l'art. 19, comma 7) che con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare:
l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 11.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 12.


L'introduzione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita', secondo le disposizioni vigenti in materia.
Resta parimenti subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita' l'importazione di carni non destinate ad uso alimentare umano, le quali devono essere comunque opportunamente denaturate secondo le istruzioni tecniche che di volta in volta sono impartite con l'autorizzazione medesima.

Art. 13.


Le competenti autorita' italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita' l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate.
Le predette autorita' devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunita' della scomparsa delle suddette malattie.

Art. 14.


Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanita' possono essere prese le seguenti misure:
a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;
b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.
Su iniziativa del Ministero della sanita', le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorita' italiane agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita'.
Il Ministro per la sanita' puo' modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle, in conformita' di quanto disposto al paragrafo 2) dell'articolo 6 ed all'articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969.
Analogamente il Ministro per la sanita' adotta misure di divieto o di limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'area comunitaria, ((...)).

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 16.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 17.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 20.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 21.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 22.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 23.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 24.


La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, puo' essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria.
Il Ministro per la sanita', con il provvedimento previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, determina le dogane interne, nelle quali puo' essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, sempreche' sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario.
In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale.
La visita veterinaria di cui al presente articolo puo' essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanita', da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

Art. 25.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Art. 26.


Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, cosi' come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.
E' abrogata altresi' la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'articolo 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 27.


I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Art. 28.


La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1971
SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - MORO - NATALI - GAVA - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Allegato I

Allegato I
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Allegato II

Allegato II
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))

Allegato III

Allegato III
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1991, N. 312))