Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi.
Art. 1.
Il contributo annuo, previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.