Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 1.
Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A.
Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B.
Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore.
La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.