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Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi.

Art. 1.


I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.
I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970.