Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
Art. 21.
Il punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita'".