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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Calabria.

Art. 21

Art. 21.

Le dimissioni del Presidente della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli assessori sono trasmesse dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente della Giunta, della Giunta o di singoli assessori hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.