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Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1ª, Roma 2ª, Roma 3ª; Milano 1ª, Milano 2ª, Milano 3ª; Napoli 1ª, Napoli 2ª, Napoli 3ª; Torino 1ª, Torino 2ª, Torino 3ª.
Le Conservatorie di Roma 1ª, Milano 1ª, Napoli 1ª e Torino 1ª hanno giurisdizione sul comune capoluogo.
Le Conservatorie di Roma 2ª, Milano 2ª, Napoli 2ª e Torino 2ª hanno giurisdizione sugli altri comuni gia' appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.
Le Conservatorie di Roma 3ª, Milano 3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione; e di rilascio di copie relative alle formalita' eseguite a tutto il giorno precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.
La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Art. 2.



Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti citta': Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, Latina, Matera, Nuoro, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni. Sono soppressi dalla stessa data i servizi di conservatoria degli uffici misti di Belluno e di Nuoro.
A partire dalla stessa data la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere assume la denominazione di Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3.


Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in citta' non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalita' inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1 gennaio 1974.
Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria piu' vicina nel territorio della stessa provincia.
Per la parte riguardante il servizio del registro sara' provveduto in sede di riforma tributaria.
I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3ª classe.

Art. 4.


Con decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, vengono stabilite:
a) le nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari, apportando le consequenziali modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie non contemplate nei precedenti articoli;
b) la classificazione delle Conservatorie in 3 classi, a seconda della loro importanza;
c) la misura delle cauzioni da prestarsi dai conservatori dei registri immobiliari in corrispondenza delle 3 nuove classi delle conservatorie.

Art. 5.



L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.
Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.

Art. 6.



I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.
Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Art. 7.


Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.

Art. 8.


Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore.

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))

Art. 11.


La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge fara' carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 12.


Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1971
SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Tariffa

ALLEGATO
TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI
IMMOBILIARI ED AL DIPENDENTE PERSONALE DI COLLABORAZIONE


((Parte di provvedimento in formato grafico))