Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione una tantum a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.
Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma puo' essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilita' per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 giugno 1973, n. 314 ha disposto (con l'art. 1)che "Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970".
La L. 6 giugno 1973, n. 314 ha disposto (con l'art. 1)che "Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970".
Art. 2.
L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 e' pagabile a rate mensili ed e' determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri senza la maggiorazione degli assegni camerali, avente qualifica ed anzianita' di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quelle dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.
La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni gia' trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando gia' detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.
Art. 3.
L'assegno diretto e di riversibilita' di cui all'articolo 1 ha decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello in cui, applicando i criteri di cui all'articolo 2, si determini una differenza a favore dell'ex dipendente o degli aventi diritto.
Art. 4.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione una tantum. Nel caso di servizi resi presso piu' camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere e' ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1971
SARAGAT COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Allegato
ALLEGATO
FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
Parte di provvedimento in formato grafico
FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
Parte di provvedimento in formato grafico