Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il canale Martesana.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria lungo il tratto del fiume Lambro quelle ubicate nel modo seguente:
in sponda sinistra, con partenza dalla briglia attraverso il Lambro per la derivazione del Cavo Roggione (esclusa tale opera) procedendo verso valle:
primo tratto: dalla briglia suddetta all'incrocio della sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, per metri 76;
secondo tratto: dal suddetto incrocio, sponda sinistra del Lambro con la sponda destra del Martesana, procedendo verso valle, lungo la sponda sinistra del Lambro per metri 166.
Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 242;
in sponda destra, con partenza dalla stessa briglia attraverso il Lambro, per la derivazione del Cavo Roggione (sempre esclusa tale opera), procedendo sempre verso valle:
primo tratto: dalla briglia suddetta procedendo lungo il muro che delimita l'alveo del Lambro fino allo incrocio della sponda destra del Lambro con la sponda destra del Martesana per metri 113; secondo tratto: lungo il muro in calcestruzzo e pietrame, in destra del Martesana, partendo dall'incrocio in sponda destra del Martesana verso valle del Martesana per metri 34;
terzo tratto: dal punto precedentemente determinato, sul muro destro del naviglio Martesana, procedendo verso valle del Lambro, in sponda destra per metri 160.
Eppertanto con sviluppo complessivo di metri 307.
Fanno parte delle opere classificate l'edificio esistente e il relativo terreno demaniale che costituisce il casello idraulico di Cascina Lambro.
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni immobili i cui proprietari debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1971
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