Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica.
Art. 1.
Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.