Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi periodo anche oltre la data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si fara' fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1971
SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - PRETI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO