Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967.
Art. 20
Articolo 20
a) La determinazione delle tariffe da applicare ai servizi concordati che fanno servizio sulle rotte marocchine ed italiane indicate nel presente Accordo verra' stabilita per quanto possibile di comune accordo tra le imprese designate.
Tali imprese procederanno:
1) sia applicando le risoluzioni che saranno state adottate in sede di determinazione delle tariffe dell'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.);
2) sia per intesa diretta, previa consultazione, se del caso, delle imprese di trasporto aereo di Paesi terzi che utilizzeranno completamente o in parte gli stessi percorsi.
b) Le tariffe cosi' fissate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ogni Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore, tale limite puo' comunque essere ridotto in casi speciali previo accordo delle Autorita' summenzionate.
c) Qualora le imprese di trasporto aereo designate non giungano ad un accordo sulla determinazione di una tariffa in base alle disposizioni del precedente paragrafo a) oppure ove una delle Parti Contraenti renda noto di non concordare in merito a una tariffa che le sia stata sottoposta in base alle disposizioni del precedente paragrafo b), le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno per giungere ad un accordo soddisfacente.
In ultima istanza si fara' ricorso all'arbitrato previsto all'articolo 10 del presente Accordo.
Nel periodo in cui la sentenza arbitrale non sara' stata ancora pronunciata, la Parte Contraente che avra' fatto conoscere la propria disapprovazione, avra' diritto di esigere dall'altra Parte Contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.
a) La determinazione delle tariffe da applicare ai servizi concordati che fanno servizio sulle rotte marocchine ed italiane indicate nel presente Accordo verra' stabilita per quanto possibile di comune accordo tra le imprese designate.
Tali imprese procederanno:
1) sia applicando le risoluzioni che saranno state adottate in sede di determinazione delle tariffe dell'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.);
2) sia per intesa diretta, previa consultazione, se del caso, delle imprese di trasporto aereo di Paesi terzi che utilizzeranno completamente o in parte gli stessi percorsi.
b) Le tariffe cosi' fissate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ogni Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore, tale limite puo' comunque essere ridotto in casi speciali previo accordo delle Autorita' summenzionate.
c) Qualora le imprese di trasporto aereo designate non giungano ad un accordo sulla determinazione di una tariffa in base alle disposizioni del precedente paragrafo a) oppure ove una delle Parti Contraenti renda noto di non concordare in merito a una tariffa che le sia stata sottoposta in base alle disposizioni del precedente paragrafo b), le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno per giungere ad un accordo soddisfacente.
In ultima istanza si fara' ricorso all'arbitrato previsto all'articolo 10 del presente Accordo.
Nel periodo in cui la sentenza arbitrale non sara' stata ancora pronunciata, la Parte Contraente che avra' fatto conoscere la propria disapprovazione, avra' diritto di esigere dall'altra Parte Contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.