Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate "Riserve naturali" le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.
Art. 2.
Per la gestione tecnica ed amministrativa delle "Riserve naturali", di cui all'articolo precedente, e' istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.
L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Art. 3.
La Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' con legge:
a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;
b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle "Riserve naturali";
c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1971
SARAGAT COLOMBO - MISASI - NATALI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Allegato
ZONE INTERESSATE AL REGIME VINCOLISTICO
DI RISERVE NATURALI
planimetria generale
Parte di provvedimento in formato grafico
DI RISERVE NATURALI
planimetria generale
Parte di provvedimento in formato grafico