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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.

Art. 21

Art. 21.

L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.