Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.
Art. 21
Art. 21.
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.