Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio.
Art. 21
Art. 21.
Il Presidente della Giunta regionale:
1) rappresenta la Regione;
2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, riferendone alla Giunta e al Consiglio;
5) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attivita'; sovraintende agli uffici dell'Amministrazione regionale;
6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
Il Presidente della Giunta regionale:
1) rappresenta la Regione;
2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, riferendone alla Giunta e al Consiglio;
5) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attivita'; sovraintende agli uffici dell'Amministrazione regionale;
6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.