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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.

Art. 21

Art. 21.

Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno, il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il Consiglio:
1) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
2) formula voti, proposte di legge al Parlamento, pareri su disegni e proposte di legge parlamentari e i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
3) designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione;
4) delibera sulla richiesta di referendun legislativo e costituzionale a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
5) approva il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;
6) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione;
7) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
8) approva lo schema di sviluppo economico regionale;
9) partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva;
10) approva i piani settoriali e di assetto territoriale;
11) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonche' i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interessa della Regione e i relativi finanziamenti;
12) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
13) istituisce, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modifica le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuove la costituzione dei comprensori secondo le indicazioni del piano di assetto territoriale;
14) delibera le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
15) istituisce, disciplina e sopprime enti e aziende dipendenti dalla Regione e delibera sulla partecipazione ad aziende consortili e a societa' finanziarie;
16) formula pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
17) nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
18) riesamina le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
19) delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce l'approvazione del Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.