Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana.
Art. 21
Art. 21.
Funzioni del Consiglio
Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.
Il Consiglio in particolare:
a) esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
b) delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;
c) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;
d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l'esercizio provvisorio;
e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
f) istituisce i tributi propri della Regione;
g) delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
h) delibera, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;
i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
l) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
o) delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;
p) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.
Funzioni del Consiglio
Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.
Il Consiglio in particolare:
a) esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
b) delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;
c) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;
d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l'esercizio provvisorio;
e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
f) istituisce i tributi propri della Regione;
g) delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
h) delibera, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;
i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;
l) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;
m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
o) delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;
p) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.