N NORME. red.it

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Liguria.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico


E' approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Liguria nel testo allegato alla presente legge.

Statuto

Art. 1

Art. 1.
Regione Liguria

La Liguria e' costituita in Regione autonoma dotata di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana una e indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.
La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2

Art. 2.
Territorio e capoluogo

Il territorio della Liguria corrisponde a quello delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Il capoluogo della Regione e' Genova.

Art. 3

Art. 3.
Potesta' della Regione

La Regione, secondo i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.
La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.
La Regione ha potesta' amministrativa nelle materie di cui sopra, salvo quelle di interesse, esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali.
La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.

Art. 4

Art. 4.
Obiettivi preminenti

La Regione favorisce la rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale della Regione. A tal fine, riaffermando il principio costituzionale della funzione sociale della proprieta' privata, promuove una politica di riforme volta a conseguire:
- le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, il diritto allo studio, e la tutela della salute;
- la realizzazione di un sistema di servizi sociali in favore di tutti i cittadini, compreso un moderno e integrale sistema di sicurezza sociale;
- lo sviluppo della cooperazione, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dell'economia montana.
La Regione - allo scopo di preservare ed elevare le condizioni di vita - tutela l'ambiente naturale predisponendo ed attuando iniziative per la difesa del suolo, per un organico riassetto del territorio e per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento.
La Regione favorisce la diffusione delle attivita' sportive e' delle iniziative per il tempo libero.
Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale; contribuisce alla valorizzazione dei centri storici ed alla loro rivitalizzazione.
Promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica; opera per garantire una ampia e democratica informazione intervenendo per il potenziamento dei servizi ad essa relativi.
La Regione interviene per il superamento di ogni stato di esclusione dalla pienezza della vita sociale.

Art. 5

Art. 5.
Politica di piano

La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento, degli squilibri al suo interno e fra le grandi aree territoriali del Paese, adottando la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli enti locali, nelle attivita' pubbliche e private.
La Regione, nell'ambito di tale politica, pianifica il territorio urbanizzato e non urbanizzato e controlla, ai fini dell'utilita' pubblica, l'uso del suolo e del sottosuolo attraverso la definizione, l'elaborazione e l'attuazione della pianificazione urbanistica correlata alla pianificazione economica nella coerenza tra obiettivi e strumenti e tra i diversi piani generali e settoriali.

Art. 6

Art. 6.
Decentramento

La Regione persegue gli obiettivi di un effettivo decentramento favorendo, nell'esercizio delle sue attivita', la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, potenziando gli istituti di autonomia locale quali mezzi per l'adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della societa'.

Art. 7

Art. 7.
Situazioni di necessita' e pubblico interesse

La Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate dalla Costituzione esercitata le attribuzioni relative alle situazioni di necessita' e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili e urgenti secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato.

Art. 8

Art. 8.
Partecipazione

La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attivita' dei pubblici poteri quale elemento qualificante dello sviluppo democratico.
La Regione, ai fini del concreto esercizio della partecipazione e agli effetti delle proprie autonome decisioni su questioni e atti di rilevante interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunita', promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali, di organizzazioni sindacali e di altri organismi della societa' civile, anche attraverso l'organizzazione di assemblee e conferenze territoriali.

Art. 9

Art. 9.
Iniziativa popolare

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16), 19), dell'articolo 17 del presente Statuto e le deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita con la presentazione di proposte di legge, gia' redatte in articoli, o di provvedimenti:
- da parte di almeno cinquemila elettori;
- da parte di un consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o di uno o piu' consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;
- da parte di almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente ventimila elettori;
- da parte di un consiglio provinciale.
La Regione favorisce l'iniziativa popolare, e ne disciplina le modalita' di esercizio con legge regionale.

Art. 10

Art. 10.
Iscrizione all'ordine del giorno

Le proposte di leggi e di provvedimenti di iniziativa popolare sono iscritte di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla presentazione.

Art. 11

Art. 11.
Referendum

E' indetto dal Presidente della Giunta, previo accertamento dell'ammissibilita', su richiesta di cinquantamila elettori, referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione.
L'accertamento dell'ammissibilita' e' compiuto dall'Ufficio di presidenza; ove nell'Ufficio di presidenza non si verifichi unanimita', l'accertamento e' demandato al Consiglio.
La legge regionale determina le modalita' del referendum.
Il Consiglio regionale puo' indire referendum consultivo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Art. 12

Art. 12.
Limiti oggettivi del referendum

Non e' ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
E' altresi' escluso il referendum per le norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; per i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari; per le norme ed i regolamenti per cui e' esclusa l'iniziativa popolare.

Art. 13

Art. 13.
Legittimati

Hanno diritto di promuovere e sottoscrivere proposte di iniziativa popolare nonche' di richiedere e votare sul referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione per le elezioni regionali.

Art. 14

Art. 14.
Difensore civico

E' istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore civico.
Le modalita' della nomina del Difensore civico, i suoi compiti nonche' i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 15

Art. 15.
Pubblicita' degli atti

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, tranne quelli specificamente e motivatamente indicati, come riservati; chiunque puo' chiederne copia con le modalita' stabilite dalla legge regionale.

Art. 16

Art. 16.
Indicazione degli organi

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il Presidente della Giunta.

Art. 17

Art. 17.
Poteri del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione ed ogni altra funzione ad esso conferita dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi dello Stato e della Regione. Il Consiglio decide gli indirizzi della programmazione regionale; concorre, mediante le proprie commissioni, alla definizione dei piani e programmi generali e settoriali della Regione sulla base delle proposte della Giunta; approva i piani e programmi medesimi nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.
Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
L'esercizio della potesta' legislativa e regolamentare non puo' essere delegato.
Al Consiglio in particolare spetta:
1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;
3) l'approvazione delle deliberazioni relative alla assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
8) le deliberazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
9) la determinazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;
10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;
11) la delega di funzioni amministrative agli enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;
12) le deliberazioni relative, all'utilizzazione organica degli uffici delle province, dei comuni e degli altri enti locali;
13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente Statuto o dalle leggi;
15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;
16) la designazione, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; la designazione avviene per elezione nella quale ciascun consigliere non puo' votare piu' di due nomi;
17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;
18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
20) la istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 18

Art. 18.
Regolamento interno

Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta il proprio Regolamento interno.

Art. 19

Art. 19.
Rappresentanza

Il consigliere regionale rappresenta l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 20

Art. 20.
Immunita'

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21

Art. 21.
Indennita'

La legge regionale stabilisce le indennita' spettanti ai consiglieri con riguardo agli incarichi conferiti dal Consiglio.

Art. 22

Art. 22.
La Giunta delle elezioni

Alla convalida delle elezioni dei consiglieri provvede, a norma del regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni e' nominata nella prima seduta ed e' composta con criterio di proporzionalita' in base alla consistenza numerica dei Gruppi.

Art. 23

Art. 23.
Interrogazione, interpellanza e mozione

Il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione spetta ad ogni singolo consigliere.
Il Regolamento determina le modalita' di esercizio del diritto.

Art. 24

Art. 24.
Poteri di acquisizione dei consiglieri

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti o controllate notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento interno.

Art. 25

Art. 25.
Ufficio di Presidenza

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio regionale, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari ciascun consigliere vota un solo nome al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Vice Presidenti o di uno dei Segretari anche l'altro si ha per dimissionario.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica un anno e si intende confermato di anno in anno salvo che un quarto dei consiglieri non chieda il rinnovo dello Ufficio un mese prima della sua scadenza.
I membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili.

Art. 26

Art. 26.
Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze; mantiene i rapporti, coi Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 27

Art. 27.
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

I Consiglieri sono organizzati in Gruppi, cui sono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni secondo le modalita' fissate dal Regolamento interno del Consiglio.
Ogni Gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capogruppo.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 28

Art. 28.
Commissioni consiliari

Sono istituite, nell'ambito del Consiglio, Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza del Consiglio, nonche' di quelli previsti nel presente Statuto e nel Regolamento interno.
Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio.
Il Regolamento disciplina le modalita' di esercizio delle funzioni delle Commissioni.

Art. 29

Art. 29.
Attivita' delle Commissioni

Le Commissioni consiliari, tramite i loro Presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti o controllate notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione.
Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza voto. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente della Giunta, dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti o controllate dalla Regione. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.
Si avvalgono altresi', ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti.
Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di cui all'articolo 8. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 30

Art. 30.
Commissione consultiva per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale

Una Commissione di cui fanno parte i consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche, in rapporto alla loro consistenza, secondo modalita' previste dal Regolamento interno, viene consultata dagli organi della Regione per i criteri concernenti la rappresentanza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 31

Art. 31.
Organizzazione e uffici

Il Consiglio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'attivita' delle Commissioni e dei Gruppi consiliari organizza in piena autonomia, tramite l'Ufficio di Presidenza, uffici e servizi utilizzando stanziamenti appositamente previsti nel bilancio.
Un ufficio legislativo a disposizione degli organi della Regione e' disciplinato dal Regolamento interno.
E' istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

Art. 32.
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio regionale e' riunito in sessione ordinaria il primo giorno non festivo della terza settimana di gennaio, di maggio e di ottobre.
Il Consiglio e' inoltre convocato dal suo Presidente: sentiti l'Ufficio di Presidenza e la conferenza dei capigruppo, a richiesta della Giunta, su iniziativa di un quarto dei consiglieri. Nel caso di richiesta e di iniziativa il Consiglio e' convocato, con l'ordine del giorno stabilito dai proponenti, non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.
Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dal capigruppo, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale ovvero da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attivita' del Consiglio e delle Commissioni. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

Art. 33

Art. 33.
Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali sia, prevista una maggioranza qualificata.

Art. 34

Art. 34.
Modalita' del voto

Il voto e' di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio.
E' sempre segreto il voto sulle persone salve le disposizioni relative all'elezione della Giunta e del suo Presidente o alla sostituzione di singoli membri della Giunta.

Art. 35

Art. 35.
Petizioni e voti

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.
I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.
Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalita' indicate dal Regolamento interno.

Art. 36

Art. 36.
Poteri della Giunta

La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione.
La Giunta:
a) ha l'iniziativa delle leggi regionali;
b) provvede, ove occorre, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) delibera i contratti della Regione e ne amministra il patrimonio secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;
d) sovraintende in conformita' agli indirizzi del Consiglio alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
e) predispone il bilancio preventivo ed elabora annualmente il conto consuntivo;
f) predispone i piani ed i programmi, generali e settoriali, di interesse regionale;
g) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale; nonche' sulle rinunce agli stessi;
h) delibera in materia di liti attive e passive;
i) delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
l) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
m) esercita l'attivita' amministrativa negli affari di competenza della Regione non demandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;
n) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 37

Art. 37.
Composizione della Giunta

La Giunta regionale e' composta dal Presidente della Giunta e da non piu' di nove componenti fra cui il Vice Presidente.

Art. 38

Art. 38.
Elezione della Giunta

Il Presidente e i membri della Giunta, tra cui il Vice Presidente, sono eletti con unica votazione a voto palese su lista collegata ad un documento programmatico, presentato da almeno un quarto dei consiglieri e sul quale si e' svolto il dibattito politico nel Consiglio.

Art. 39

Art. 39.
Dimissioni o cessazione del Presidente

Le dimissioni del Presidente comportano le dimissioni della intera Giunta.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, per decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale ipotesi, come anche nel caso di sospensione, le funzioni del Presidente sono svolte, fino all'elezione del successore, dal Vice Presidente.

Art. 40

Art. 40.
Sfiducia

Il voto contrario del Consiglio su di una proposta della Giunta non comporta dimissioni della Giunta stessa.
La mozione di sfiducia riferita all'intera Giunta deve essere proposta da almeno un quarto dei consiglieri e la votazione avviene a voto palese.

Art. 41

Art. 41.
Collegialita'

La Giunta opera collegialmente, regola il proprio funzionamento interno, e ripartisce gli incarichi ai suoi componenti anche sulla base di raggruppamenti di attivita' omogenee.

Art. 42

Art. 42.
Il Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
Il Presidente inoltre: promulga le leggi ed i regolamenti; indice i referendum previsti dal presente Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; convoca e presiede la Giunta e ne mantiene l'unita' di indirizzo; propone alla Giunta la ripartizione degli incarichi; sottoscrive gli atti della Regione; sovraintende agli uffici ed ai servizi regionali; ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove innanzi l'Autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dal presente. Statuto e dalle leggi.

Art. 43

Art. 43.
Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 44

Art. 44.
Indennita' del Presidente e dei componenti della Giunta

La legge regionale stabilisce le indennita' spettanti al Presidente e ai componenti della Giunta.

Art. 45

Art. 45.
Potesta' legislativa

La potesta' legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale.

Art. 46

Art. 46.
Iniziativa

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonche' agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e provinciali in base a quanto previsto dal Capo II del presente Statuto.

Art. 47

Art. 47.
Esercizio dell'iniziativa

L'iniziativa delle leggi e' esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di proposte di legge redatte in articoli.
I consiglieri regionali, nella stesura di proposte di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

Art. 48

Art. 48.
Procedimento ordinario

Ogni proposta di legge e' esaminata da una Commissione consiliare secondo le norme del Regolamento, e successivamente discussa e votata in Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 49

Art. 49.
Procedimento redigente

Il Consiglio puo' deliberare che per una determinata proposta di legge si attui il procedimento redigente.
In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione competente, viene rimessa al Consiglio, che la pone in votazione solo nella sua interessa. Su richiesta di un quarto dei componenti della Commissione la proposta viene esaminata con il procedimento ordinario.

Art. 50

Art. 50.
Procedimenti abbreviati

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per le proposte di legge dichiarate urgenti dal Consiglio.

Art. 51

Art. 51.
Copertura

Ogni proposta di legge, che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 52

Art. 52.
Comunicazione

Le proposte di legge approvate dal Consiglio regionale sono comunicate entro cinque giorni dalla deliberazione, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo.
In caso di rinvio ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione la proposta di legge e' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al rinvio.
Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta di legge rinviata, la nuova deliberazione e' comunicata, a cura dell'Ufficio di presidenza, al Commissario del Governo entro cinque giorni. In tal caso la nuova deliberazione si ha per approvata se il Governo della Repubblica non promuove entro quindici giorni la questione di legittimita' innanzi la Corte costituzionale ovvero la questione di merito innanzi il Parlamento della Repubblica.

Art. 53

Art. 53.
Promulgazione delle leggi regionali

La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Nel caso in cui il Commissario del Governo non abbia apposto il visto e siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Governo della Repubblica abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, il Presidente della Giunta promulga la legge entro il quarantesimo giorno dalla avvenuta comunicazione.
Il testo della legge e' preceduto, dalla formula:
"Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto" (oppure nell'ipotesi di cui al comma precedente: "Il visto del Commissario del Governo si ha per apposto"). "Il Presidente della Giunta promulga". Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria".
La legge regionale puo', con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, essere dichiarata urgente. In tal caso l'Ufficio di Presidenza comunica immediatamente la deliberazione al Commissario del Governo e, con il consenso di questo, il Presidente della Giunta promulga la legge entro due giorni.

Art. 54

Art. 54.
Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali

La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo il maggior termine previsto dalla legge stessa. Le leggi promulgate con procedimento di urgenza entrano in vigore immediatamente.

Art. 55

Art. 55.
Promulgazione e pubblicazione dei Regolamenti

I Regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'articolo 125 della Costituzione e sono pubblicati nei dieci giorni successivi.

Art. 56

Art. 56.
Pubblicazione obbligatoria

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e' obbligatoria per:
- le leggi regionali promulgate;
- i Regolamenti regionali promulgati;
- tutti i provvedimenti della Regione presi su deliberazione del Consiglio, per estratto;
- le ordinanze di promozione di giudizio di legittimita' costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata;
- le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respingono istanze relative a questioni di legittimita' costituzionale di interesse della Regione Liguria;
- gli atti di costituzione della Regione in giudizi di legittimita' costituzionale;
- la notizia del deposito di un ricorso presentato dalla Regione in via principale innanzi la Corte costituzionale.

Art. 57

Art. 57.
Ordinamento amministrativo

L'attivita' amministrativa della Regione si ispira ai principi del decentramento e della pubblicita' degli atti nonche' a criteri di semplicita' e di celerita' delle procedure.
L'organizzazione amministrativa della Regione e' informata al carattere prevalentemente promozionale, di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' regionale, in funzione del piu' ampio decentramento agli enti locali.
La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo.
Gli atti amministrativi della Regione devono essere adeguatamente motivati.

Art. 58

Art. 58.
Personale

I dipendenti della Regione sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio regionale.
La legge regionale disciplina lo stato giuridico, le funzioni, le responsabilita' ed il trattamento economico del personale.
Possono essere assunti a contratto, con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta, collaboratori per specifiche funzioni anche a livello dirigenziale secondo le norme stabilite dalla legge regionale.

Art. 59

Art. 59.
Consulenze esterne

La Regione puo' avvalersi, per le proprie attivita', di consulenze esterne.

Art. 60

Art. 60.
Enti e aziende regionali

La Regione puo' istituire enti e aziende aventi autonomia amministrativa o funzionale per attivita' inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse regionale che, per loro particolare natura e dimensione, non possano essere delegate ovvero esercitate direttamente, ovvero commesse ad organismi o aziende esterne specializzate.
La Regione esercita poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo su tali enti e aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende regionali e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge regionale, la rappresentanza della minoranza.

Art. 61

Art. 61.
Partecipazione della Regione ad enti, aziende e societa'

La Regione puo' partecipare ad enti o aziende a carattere consortile tra enti locali, e promuovere l'istituzione; puo' altresi' partecipare o promuovere societa' finanziarie regionali o interregionali cui partecipino altri enti pubblici, ovvero partecipare a societa' nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica. In caso di societa' finanziarie promosse dalla Regione, ad essa deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni o partecipazioni anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili.
In tutti i casi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
La partecipazione deve tendere a precise finalita' sociali nel quadro delle scelte programmatiche della Regione.

Art. 62

Art. 62.
Autonomie locali

La Regione riconosce negli enti locali i soggetti primari della organizzazione politico-amministrativa locale.
A tale fine, coordinandone l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione, instaura con essi rapporti di partecipazione e di collaborazione all'esercizio dell'attivita' regionale.

Art. 63

Art. 63.
Delega di funzioni amministrative

La Regione esercita normalmente mediante delega a province e comuni, singoli od associati anche su base comprensoriale o di comunita' montane ed altri enti locali, le funzioni amministrative ad essa attribuite o delegate.
La Regione puo' anche avvalersi degli uffici degli enti stessi d'intesa con le amministrazioni interessate e nel rispetto delle loro autonomie.

Art. 64

Art. 64.
Legge di delega

La legge regionale stabilisce le modalita' della delega di funzioni amministrative agli enti locali, dettando altresi' le direttive opportune per l'esercizio delle funzioni delegate e regolando i conseguenti rapporti finanziari.
La delega deve essere generale e di norma a tempo indeterminato.
Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.
La revoca della delega e' disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli enti interessati la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.
Le modalita' di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 65

Art. 65.
Funzioni di controllo

Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi costituzionali.
I controlli sostitutivi sugli enti locali previsti dalle leggi sono esercitati dalla Regione.

Art. 66

Art. 66.
Interrogazioni degli enti locali

Gli enti locali della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale o alla Giunta per chiedere informazioni su provvedimenti che li riguardano.
Alla tempestiva risposta provvedono, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente e il Presidente della Giunta.

Art. 67

Art. 67.
Attivita' della programmazione regionale

La Regione e' organo di programmazione.
La Regione concorre con le proprie indicazioni di carattere globale o partecipa con il proprio programma alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e rileva i dati necessari.
La Regione provvede alla formazione del piano regionale di sviluppo e, in conformita' di esso, predispone e attua i piani di intervento nelle materie di competenza nonche' in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, e dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Art. 68

Art. 68.
Partecipazione alla programmazione

Nell'esercizio delle attivita' di programmazione la Regione promuove il concorso degli enti locali, singoli o associati in funzione della dimensione territoriale dei problemi, assicurando l'apporto autonomo dei sindacati, delle forze produttive e degli altri organismi della societa' civile.

Art. 69

Art. 69.
Disponibilita' delle acquisizioni

La legge regionale stabilisce le modalita' con le quali gli enti locali, i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi della societa' civile, i singoli interessati, possono avvalersi dell'informazione, dei dati, ricerche e studi relativi alla programmazione, di cui la Regione dispone attraverso l'attivita' dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti esterni.

Art. 70

Art. 70.
Patrimonio e finanze regionali

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

Art. 71

Art. 71.
Norme finanziarie

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e' presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio: a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale; b) un preventivo delle spese degli enti locali relativi all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici; c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.
I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono approvati dal Consiglio regionale dopo opportuno esame nei termini e nelle forme previste da legge regionale.

Art. 72

Art. 72.
Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ed e' approvato con legge regionale entro il 30 settembre.
Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed e' redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione, sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.
Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonche' le spese erogate dagli enti locali nell'esecuzione di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.

Art. 73

Art. 73.
Programmi pluriennali di spesa

I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

Art. 74

Art. 74.
Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto e' deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed e' approvata con legge ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
L'iniziativa non puo' prendersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima modificazione della stessa norma o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

Art. 75

Art. 75.
Abrogazione dello Statuto

La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 76

Art. 76.

Approvazione della proposta di revisione.
L'approvazione delle modificazioni dello Statuto e' disciplinata da legge della Repubblica.
Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1971
SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Statuto-Norme transitorie

NORME TRANSITORIE

I.
Norma transitoria sul personale

La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, in posizione di comando.
Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza per i settori di rispettiva competenza.

II.
Norma transitoria sulle finanze

Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal punto c) dell'articolo 36 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:
a) sull'acquisto di immobili; su azioni od obbligazioni industriali; sulle locazioni e sulle conduzioni ultratriennali o che superino il valore complessivo di 50 milioni di lire;
b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonche' sulla istituzione di servitu' passive o di enfiteusi;
c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di 25 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 50 milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 150 milioni.