Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto.
Art. 49
Art. 49.
L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione Assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attivita' delle altre Segreterie e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.
L'attivita' di tutte le Segreterie e' diretta dalla Giunta regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformita' con le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.
L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione Assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l'attivita' delle altre Segreterie e assicura l'espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.
L'attivita' di tutte le Segreterie e' diretta dalla Giunta regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformita' con le disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.