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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia.

Art. 21

Art. 21.

La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
Spetta alla Giunta regionale:
1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
2) predisporre il bilancio preventivo ed il conte consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
3) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione;
4) adottare i provvedimenti di attuazione dei pro grammi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
5) sovraintendere agli uffici regionali;
6) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
7) deliberare ed approvare i contratti della Regione;
8) deliberare in materia di liti attive e passive e su conforme parere della commissione consiliare com patente, in materia di rinuncie e transazioni;
9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, nonche' sulle rinuncie agli stessi;
10) sovraintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o
a partecipazione regionale
11) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti.
La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e de provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.