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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalita' preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

Art. 13

Articolo 13

Ai fini del presente Accordo,
1) gli organi statali
2) le Chiese ed Associazioni religiose legalmente riconosciute, che, agli effetti civili, erano competenti anteriormente al 1 gennaio 1939 per la tenuta dei registri dello stato civile nel territorio della Repubblica d'Austria, e la cui competenza e' tuttora mantenuta nei limiti delle disposizioni austriache vigenti in materia di stato civile, sono considerati uffici dello stato civile per quanto riguarda gli atti gia' iscritti nei registri dello stato civile da essi tenuti, le annotazioni che vengono apposte sugli atti stessi ed i documenti relativi che sono da essi rilasciati.