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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.