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Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato gia' sede dell'ex gruppo rionale fascista "Baracca" ed area di mq. 800 della ex caserma "Generale Villata") con l'area di mq. 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista "Fabio Filzi", di proprieta' del comune di Milano.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la cessione in favore del comune di Milano dell'immobile gia' sede dell'ex gruppo rionale fascista "Baracca", sito in Milano con accesso dalla via Duccio da Boninsegna, civ. 21 e 23, del valore di lire 169.000.000, nonche' dell'area urbana di metri quadrati 800 del sedime dell'ex caserma "Generale Villata", sita in Milano con accesso dalla via Olona, del valore di lire 121.000.000, a titolo di permuta con l'area di proprieta' comunale di metri quadrati 2900 del compendio ex gruppo rionale fascista "Fabio Filzi" sito in Milano e prospiciente le vie Fabio Filzi, Tonale e G. Battista Sammartini, del valore di lire 373 milioni.

Art. 2.


Il conguaglio di lire 83.000.000 risultante in favore del comune di Milano, per l'importo di lire 65.000.000 si intendera' compensato con quanto spettante all'Amministrazione finanziaria a titolo di indennizzo ex articolo 936 codice civile per il manufatto ex gruppo rionale fascista "Diaz" costruito dall'ex partito nazionale fascista su area di proprieta' comunale, mentre il residuo importo di lire 18.000.000 sara' contabilizzato in detrazione di quanto dovuto dal comune per l'occupazione dell'immobile ex gruppo rionale fascista "Baracca".

Art. 3.


I reciproci crediti e debiti dei contraenti derivanti dalla decorsa utilizzazione dei suindicati immobili, eccezion fatta per l'edificio ex gruppo rionale fascista "Baracca", saranno totalmente compensati.

Art. 4.


La permuta di cui all'articolo 1 viene effettuata nell'interesse dello Stato.

Art. 5.


E' fatto obbligo al comune di Milano, di destinare l'immobile, gia' sede dell'ex gruppo rionale fascista "Baracca", esclusivamente a servizi pubblici.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971
SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO