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Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili.

Articolo unico


Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito dal seguente:
"2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;".